Sez. 5, Sentenza n. 2378 del 21/06/1993 Cc. (dep. 27/09/1993) Rv. 195086 - 01
Difesa e difensori - Colloqui del difensore | Differimento - Ragioni giustificatrici - Fattispecie.
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Il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 104, comma terzo, cod. proc. pen., venga differito il diritto dell'imputato sottoposto a custodia cautelare di conferire con il proprio difensore può correttamente essere basato anche sulla ritenuta gravità dei fatti riguardanti una pluralità di indagati, unita alla esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)