Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 22/02/1990 (Rv. 465454 - 01)
NAVE - COSTRUZIONE (CANTIERI, CONTRATTI, RESPONSABILITÀ) - CONTRATTO DI COSTRUZIONE - SPECIFICA TECNICA - RINUNCIA ALLA FORMA SCRITTA - FORMA.*
NAVE - COSTRUZIONE (CANTIERI, CONTRATTI, RESPONSABILITÀ) - CONTRATTO DI COSTRUZIONE - SPECIFICA TECNICA - RINUNCIA ALLA FORMA SCRITTA - FORMA.*
La rinuncia convenzionale alla Forma scritta "ad substantiam", in precedenza pattuita per un determinato accordo, consente la conclusione in Forma libera di detto accordo soltanto se il medesimo non sia per legge soggetto alla stipulazione per iscritto, a pena di nullità. Pertanto, con riguardo a "specifica tecnica" accessiva al contratto di costruzione di nave, l'ammissibilità ed operatività della suddetta rinuncia postulano che tale "specifica" non sia inerente all'individuazione dell'oggetto di quel contratto, perché, in caso contrario, la stessa non si sottrae all'Obbligo della Forma scritta, fissato per detto contratto dall'art. 237 cod. nav..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Navig. art. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)