Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7450 del 14/04/2016 (Rv. 639602 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Istanza di nullità del brevetto comunitario proposta innanzi all'UAMI - Rapporto di pregiudizialità rispetto alla domanda di concorrenza sleale - Sussistenza - Conseguenze - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La decisione sull'istanza di nullità del brevetto comunitario presentata all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ha carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di concorrenza sleale basata sul medesimo brevetto, costituendo la validità della privativa l'elemento fondante di tale azione ed implicando, pertanto, la sospensione del processo ex artt. 88, comma 2, del Reg. CE n. 6 del 2002 e 295 c.p.c., esorbitando le controversie in tema di concorrenza sleale dal campo di applicazione del citato regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE del 2002 com. 6, Regolam. Consiglio CEE del 2002 com. 6, Regolam. Consiglio CEE del 2002 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)