Sez. 4, Sentenza n. 1027 del 20/10/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 223708 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE | Richiesta, con l'atto di opposizione, del giudizio ordinario - Irritualità - Equiparazione a nessuna richiesta - Conseguenze - Emissione del decreto di giudizio immediato.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE
Qualora l'imputato, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, presenti un'istanza non contemplata dalla legge (nella specie di giudizio ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)