Sez. 5, Sentenza n. 20067 del 17/10/2005 (Rv. 584510 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Terreno oggetto della tassazione - Ubicazione - Zona suscettibile di utilizzazione edificatoria, sia pare diversa da quella residenziale - Rilevanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di Invim, la destinazione a servizi e attrezzature di interesse pubblico della zona in cui è ubicato il terreno oggetto di tassazione e la mancanza di un progetto approvato di edilizia residenziale costituiscono circostanze insufficienti, in via logica, a qualificare come non edificabile il terreno stesso, quando esso sia in realtà ubicato - come nella specie - in zona del piano regolatore comunque suscettibile, proprio perché destinata a servizi e attrezzature di interesse pubblico, di una utilizzazione edificatoria, sia pure diversa da quella di natura residenziale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)