diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9090 del 07/03/1989 Ud. (dep. 22/06/1990) Rv. 184695 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RESTITUZIONE DELLA "RES" SOTTRATTA - VOLONTARIETÀ - CONDIZIONE ESSENZIALE.*
Stato
decisa il 1989-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184695-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RESTITUZIONE DELLA "RES" SOTTRATTA - VOLONTARIETÀ - CONDIZIONE ESSENZIALE.*

Per la configurabilità del furto d'uso occorrono due elementi essenziali: il primo caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della "res" sottratta; l'altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l'uso, deve essere effettuata. Tale restituzione deve essere volontaria, e ciò deve presentarsi come libera attuazione dell'iniziale intenzione di restituire. Tutte le cause, pertanto, che determinano una coazione alla restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto, e così pure tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che impediscono la restituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 626 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)