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Sez. 6, Sentenza n. 3927 del 25/02/1972 Ud. (dep. 31/05/1972) Rv. 121211 - 01

BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121211-01

BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*

Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali si perfeziona nel momento in cui cessano le costruzioni, le demolizioni o le altre opere che distruggono o che alterano le bellezze naturali, in quanto nello stesso momento si verifica la lesione del bene tutelato dalla norma; ed e reato istantaneo nell'ipotesi di distruzione, mentre e reato istantaneo con effetti permanenti nell'ipotesi di alterazione. (V 115079, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)