Sez. 1, Sentenza n. 45945 del 15/11/2011 Cc. (dep. 12/12/2011) Rv. 251586 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Condannati per reati ostativi - Delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esclusione dei benefici penitenziari per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza opera soltanto nei casi in cui il condannato abbia posto concretamente in essere atti di violenza. (Fattispecie nella quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., ma non gli era stata contestata la commissione di atti di violenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)