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Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 23/02/2015 (Rv. 634558 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Atto introduttivo di fase contenziosa - Indicazione necessaria di "petitum" e "causa petendi" - Omissione o assoluta incertezza - Nullità e integrazione ai sensi dell'art. 164, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634558-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il ricorso introduttivo dell'opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, che richiama espressamente l'art. 125 cod. proc. civ., deve contenere l'indicazione del "petitum" e della "causa petendi", sicché in caso di omissione o di assoluta incertezza di detti elementi, il ricorso, introduttivo di una fase contenziosa, è nullo e la corte d'appello, rilevatane la nullità, è tenuta a concedere all'opponente, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., un termine perentorio per l'integrazione del ricorso sempreché dette indicazioni fossero contenute nella domanda monitoria originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 art. 55, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)