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Sez. 3, Sentenza n. 2269 del 03/06/1977 (Rv. 385985 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - NECESSITA O OPPORTUNITA - VALUTAZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385985-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - NECESSITA O OPPORTUNITA - VALUTAZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della necessita o dell'opportunita di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito, la cui decisione di avvalersi del relativo potere non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. (Conf 1022/76, mass n 379677).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)