Sez. 3, Sentenza n. 12527 del 22/09/2000 (Rv. 540353 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggiorazione del venti per cento ex art. 1 bis D.L. n. 551 del 1988 - Richiesta da parte del locatore - Necessità - Insussistenza -.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitazione, la maggiorazione del venti per cento che il conduttore è tenuto a corrispondere, oltre al canone mensile, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione degli sfratti a norma dell'art. 1 bis del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, conv. nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, costituendo risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione di restituzione, è dovuta indipendentemente dalla richiesta del locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 1 bis CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)