diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4943 del 06/06/1987 (Rv. 453565 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - INDIVIDUAZIONE IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DELL'UFFICIO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ASTRATTA IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453565-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - INDIVIDUAZIONE IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DELL'UFFICIO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ASTRATTA IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e successive modificazioni, la commissione di primo grado, territorialmente competente, deve essere individuata alla stregua dell'ubicazione dell'ufficio che ha adottato il provvedimento denunciato dal contribuente, e che in tale veste viene evocato in giudizio (art. 2 secondo comma di detto decreto, nel testo fissato dall'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980 n. 787), mentre non rileva stabilire se detto provvedimento rientri o meno fra quelli impugnabili con ricorso alle commissioni (art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), trattandosi di questione attinente alla proponibilità della domanda, la quale deve essere definita dal giudice competente secondo il criterio indicato. (V 658/82, mass n 418420).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)