diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 7 del 1970

Decisione
decisa il 1970-01-15, depositata il 1970-01-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:7
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4815

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Stampa
  • Istituzione dell'albo dei giornalisti
  • Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 46, primo comma
  • Obbligo di iscrizione del direttore e vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa
  • Esclusione che tali soggetti possano essere iscritti nell'elenco dei pubblicisti
  • Violazione dell'art. 21 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Se nell'ordinanza di rinvio, con la quale sia stata di nuovo impugnata una disposizione già dichiarata in parte illegittima con una sentenza della Corte costituzionale, non vengano addotti motivi che possano giustificare una totale o più ampia dichiarazione di illegittimità, la questione va dichiarata manifestamente infondata. Di conseguenza, poiché con la sent. n. 98 del 2 luglio 1968, è stato dichiarato illegittimo l'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui vietava di scegliere nell'elenco dei pubblicisti il direttore e il vice direttore dei giornali quotidiani, nonché dei periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale e con sei e quattro redatori ordinari, rispettivamente con qualifica di giornalisti professionisti (art. 34, primo comma, della legge) deve essere definito con una pronuncia di manifesta infondatezza il giudizio promosso nei confronti del suddetto art. 46, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanze del Pretore di Firenze 7 giugno 1968 (Gazz. Uff.le n. 235 del 14 settembre 1968, Reg. ord. 1968, n. 151).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Adami Rook Tommaso, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, in riferimento all'art. 21 della Costituzione; che innanzi a questa Corte si è costituito con atto del 25 luglio 1968 il signor Tommaso Adami Rook, il quale ha chiesto che la citata disposizione venga dichiarata illegittima; che con sentenza n. 98 del 2 luglio 1968 questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della citata legge limitatamente alla parte in cui si escludeva che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o di un'agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 potesse essere scelto fra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti;
punto 2
Considerato che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi che possano giustificare una totale o più ampia dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, sollevata dal pretore di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze