Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi
Testo vigente
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate
Titolo primo. Definizione e requisiti.
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.
Art. 1
1. Sono considerate acque gassate:
a) l'acqua di seltz, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica;
b) l'acqua di soda, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.
Art. 2
1. Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o piu' delle seguenti sostanze:
a) succo di frutta;
b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;
c) essenze naturali;
d) saccarosio;
e) acido citrico, acido tartarico.
2. Il saccarosio puo' essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento.
3. L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.
Art. 3
1. L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
2. 1265, e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
3. Sulle confezioni e' consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale.
4. L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.
Art. 4
1. Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.
2. Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.
3. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino".
4. E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.
5. Le bibite di cui al presente articolo un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.34
Art. 5
1. Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.
2. Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.
Art. 6
1. La denominazione "gassosa" e' riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone.
2. E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.
Art. 7
1. Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.
Art. 8
1. E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purche' sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili, l'indicazione "colorata con colori consentiti".1
Art. 9
1. La salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorita' sanitaria locale.
2. Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio di sanita'.
Art. 10
1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici.1
Art. 11
1. Le confezioni per le bibite, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, non debbono avere forma o colore ne' portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti.
Art. 12
1. E' vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche.
Art. 13
1. E' vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento.
Titolo secondo. Produzione.
Art. 14
1. L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui e' destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantita' sufficiente.
2. Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorita' sanitarie anche mediante periodici controlli analitici.
3. I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua, potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.
Art. 15
1. L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.
2. Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.
3. Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma puo' essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.
Art. 16
1. Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano:
a) metalli tossici;
b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualita' e quantita' possa essere nociva;
c) anidride solforosa.1
2. Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati.