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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4685 del 28/02/2018 (Rv. 647846 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Costruzione realizzata in unità immobiliare in danno parti comuni condominio - Litisconsorzio necessario comproprietari unità immobiliare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647846-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in un'unità immobiliare in danno delle parti comuni di un edificio condominiale, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari di tale unità, indipendentemente dal fatto che solo uno od alcuni di essi ne siano stati gli autori materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)