Sez. U, Ordinanza n. 6058 del 13/03/2009 (Rv. 607615 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Periodo successivo al 30 giugno 1998 - "Petitum" sostanziale in funzione della "causa petendi" - Tutela di posizioni giuridiche soggettive relative al rapporto di lavoro asseritamente violate dal provvedimento di reintegrazione della dirigente scolastica fonte di disagio ed incompatibilità ambientale - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e in riferimento a questioni successive al 30 giugno 1998, qualora la domanda del dipendente pubblico (nella specie, personale docente e non docente), individuata sulla base del "petitum" sostanziale in funzione della "causa petendi", miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro, asseritamente violate da un provvedimento di reintegrazione della dirigente scolastica nella sede originaria, tale da creare una situazione di disagio ed incompatibilità ambientale, lamentando comportamenti vessatori e discriminatori della dirigente reintegrata, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, giacché, seppure il comportamento suddetto, che risponde alla nozione di "mobbing", integrasse un'ipotesi di responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale), le questioni concernono il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)