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Sez. 3, Ordinanza n. 14075 del 01/07/2005 (Rv. 582330 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Fondamento - Azione di rilascio promossa dal locatore - Azione di accertamento promossa dal conduttore sul presupposto dell'acquisto per usucapione dell'immobile locato - Sospensione necessaria del primo giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582330-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. Non ricorre, pertanto, questa ipotesi nel caso in cui il locatore abbia agito per ottenere il rilascio dell'immobile ed il conduttore abbia a sua volta promosso giudizio tendente all'accertamento dell'acquisto a suo favore della proprietà dell'immobile per usucapione, non ravvisandosi la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa l'unica conseguenza che - per effetto della seconda che accerti la titolarità del bene in capo al conduttore - il locatore sarà costretto a restituire l'immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)