Sez. 1, Sentenza n. 12351 del 18/11/1992 (Rv. 479608 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Piccola proprietà contadina | Benefici fiscali - Fruizione - Acquisto da parte di genitori come usufruttuari e di figli come proprietari - Qualità personale richiesta per la fruizione - Sussistenza in capo a tutti i soggetti - Necessità.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Piccola proprietà contadina
In materia di benefici fiscali disposti per favorire la formazione della piccola proprietà contadina, qualora questa si realizzi mediante un acquisto cui partecipino genitori e figli -, la qualità, legittimante alla fruizione di detti benefici, di "persona che dedica abitualmente la propria attività normale alla lavorazione della terra", deve sussistere in capo a tutti i soggetti che partecipano all'atto, escludendosi, in base alle "ratio" ed alle finalità delle norme di previsione, che i benefici stessi possono essere attribuiti solo ad alcuni di questi soggetti e non ad altri privi della necessaria qualità personale.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)