Sez. 2, Sentenza n. 23 del 06/01/1982 (Rv. 417708 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - PRESUPPOSTI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - PRESUPPOSTI.*
La Competenza del giudice del petitorio in materia possessoria, ai sensi dell'art. 704 cod. proc. civ., ha come presupposti necessari: a) l'anteriorità della pendenza del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti con l'Azione possessoria; b) l'identità soggettiva delle parti, a nulla rilevando la presenza nel giudizio petitorio anche di altre parti; C) la connessione oggettiva tra le due cause, da rapportarsi al legame tra i due giudizi che ne impedirebbe il cumulo ex art. 705 cod. proc. civ. e, pertanto, ravvisabile quando oggetto del petitorio è un'Azione riguardante l'accertamento e la tutela del medesimo diritto al cui Esercizio corrisponde l'attività manifestata e della quale si invoca la tutela nel possessorio; d) che non sia stato già adito il pretore con Azione di reintegrazione, nel qual caso la Competenza del giudice del petitorio investe, indipendentemente dall'emissione di provvedimenti immediati, solo la fase di merito della causa possessoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)