Sez. 1 - , Sentenza n. 5271 del 06/03/2018 (Rv. 647745 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Potere di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108 l. fall. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il richiamo, da parte dell'art. 182 l. fall., all'art. 108 l. fall. comporta che il potere di sospensione delle operazioni di vendita in capo al giudice delegato trovi piena esplicazione, senza che la clausola di compatibilità contenuta nel citato art. 182 l. fall. possa indurre a limitarne interpretativamente la portata. Ne consegue, pertanto, che l'esercizio di esso nel concordato preventivo è ancorato ai presupposti di cui all'art. 108 l. fall., senza che la mancata impugnazione di atti estranei e prodromici al subprocedimento di vendita possa precludere ai soggetti legittimati l'impugnazione del diniego di sospensione delle operazioni di vendita. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo spiegato da un creditore contro il diniego di sospensione delle operazioni di vendita pronunciato dal giudice delegato a un concordato preventivo con cessione dei beni, in mancanza di impugnazione del programma di liquidazione sulla base del quale l'ordinanza di vendita era stata emessa.)
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)