Sez. 2 - , Sentenza n. 7155 del 11/11/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 280662 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Concorso di aggravanti speciali ad effetto speciale - Disciplina applicabile per gli aumenti di pena - Concorso di ulteriori aggravanti ad affetto speciale – Recidiva reiterata - Applicabilità dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. – Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., la pena è determinata secondo la disciplina speciale di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata; ne consegue che, quando concorre anche l'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, ai fini dell'individuazione della più grave tra le dette circostanze, sulla quale operare l'eventuale ulteriore aumento di pena, previsto dalla regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., rileva quella unitariamente considerata, a fini sanzionatori, dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4, Cod. Pen. art. 416 bis com. 6, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)