Sez. 2, Sentenza n. 10607 del 09/10/1991 (Rv. 474165 - 01)
Demanio - Inizio, modificazioni e cessazione della demanialità - In genere | Terreno interessato dallo scorrimento delle acque pubbliche di un fiume - Ritiro delle acque da una riva verso l'altra - Abbandono dell'alveo - Cessazione della demanialità del terreno - Sussistenza - Impossibilità temporanea di utilizzazione del letto abbandonato - Irrilevanza.
Demanio - Inizio, modificazioni e cessazione della demanialità - In genere
La demanialità di un terreno, che sia interessato dallo scorrimento delle acque pubbliche di un fiume, discende dalla funzione che esso assume di supporto e contenimento del fiume medesimo, e, quindi, viene automaticamente meno, in conseguenza di fenomeni naturali, quando questi non abbiano carattere transitorio (come i fenomeni di "piena" e di "magra"), e determinano in via irreversibile la cessazione di quella funzione. Ciò si verifica nel caso del ritiro delle acque da una riva verso l'altra (art. 942 primo comma cod. civ.), ovvero nel caso dell'abbandono dell'alveo (art. 946 cod. civ.), tenendo conto che l'irreversibilità della situazione, anche agli indicati effetti, non è esclusa dalla eventuale impossibilità temporanea di proficua utilizzazione del letto abbandonato, a causa della mancanza di una sua completa essiccazione od anche della permanenza di infiltrazioni di acque.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 942, Cod. Civ. art. 946
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)