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Sez. 2, Sentenza n. 1029 del 17/05/1967 (Rv. 327352 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI MANCATI RIPOSI SETTIMANALI - PRESTAZIONE DI LAVORO NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1967-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327352-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI MANCATI RIPOSI SETTIMANALI - PRESTAZIONE DI LAVORO NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE - ONERE DELLA PROVA.*

Incombe al prestatore di lavoro di fornire la prova, ai fini della retribuzione, di aver espletato la propria opera anche nei giorni di riposo settimanale o festivi, non dando luogo a nessuna presunzione la natura e il carattere dell'attivita svolta detto Onere incombe del pari al lavoratore quando pretende il pagamento della retribuzione per il lavoro che assume di aver prestato oltre l'orario fissato dalla legge. (Conf.1514-63, 3359-62, 3817-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)