diritto.io

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Testo in vigore al

Art. 18

1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi.

2. La dichiarazione e' resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo.

3. Resa la dichiarazione, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore circondariale ovvero alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante. Il cancelliere che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia. Il personale della pretura e' tenuto al segreto d'ufficio. La richiesta di esibizione del certificato o della predetta copia in casi diversi da quelli consentiti dalla legge costituisce penalmente sanzionato ai sensi di legge.

4. Il foglio A/2 e' collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, e' cosi' ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed e' dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni.

5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unita' di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione e' resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al pretore competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3.

7. Dopo il censimento, la dichiarazione e' resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno:

  1. a) dal compimento del quattordicesimo anno di eta'; b) dal riacquisto della capacita' da parte dell'interdetto per infermita' di mente;

  2. c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento.

8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal dichiarante alla pretura circondariale o alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante stesso ovvero al segretario comunale del comune di residenza il quale la trasmette entro cinque giorni al predetto ufficio giudiziario, consegnando al dichiarante attestazione dell'avventura trasmissione. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.

10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validita' sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge.

Art. 18-bis

1. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui all'art. 18 e' resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potesta' parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potesta' sul minore o che lo rappresentano; non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316, ne' l'art. 321 del codice civile.

2. La dichiarazione di appartenenza o aggregazione del cittadino minore di cui al comma 1 e' resa su foglio B conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio e' collocato in busta rosa chiusa anonima recante indicazione del comune e si applica l'art. 18, comma 4.

3. Coloro che esercitano congiuntamente la potesta' parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 2 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

Art. 18-ter

1. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza delle dichiarazioni di cui agli articoli 18 e 18-bis, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarita' eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia e' legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della liberta' e della segretezza delle predette dichiarazioni.

Art. 19

1. Il commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 e con il consenso degli interessati, puo' disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.

Art. 20

1. Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.

Art. 21

1. Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.

2. Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguira', per quanto possibile, lo stesso criterio.

3. I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:

  1. a) magistrati ordinari od amministrativi;

  2. b) docenti universitari o di scuola media superiore.

  3. c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

4. L'elenco di cui al comma precedente e' sottoposto a revisione biennale con la stessa modalita'.

5. Presiede la commissione senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario il piu' giovane componente della commissione.

Art. 22

1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitati da un unico consiglio locale di amministrazione presieduto dal commissario del Governo e composto da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, con qualifica di dirigente e da quattro rappresentanti del personale eletti per una meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

2. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.

3. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facolta' di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano o di quello tedesco.

4. Il consiglio di amministrazione viene nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo in modo da assicurare la pariteticita' dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato.

5. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

6. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.

Art. 23

1. Presso il commissariato del Governo viene costituita un'unica commissione paritetica di disciplina per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 del presente decreto composta da sei dipendenti dell'amministrazione statale, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, ....

2. Dei predetti:

  1. a) due sono eletti, uno per ciascun gruppo linguistico, dal personale con le modalita' di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria;

  2. b) quattro sono scelti dal commissario del Governo, dei quali due, uno per ciascun gruppo linguistico, devono appartenere all'amministrazione della quale fa parte il giudicabile quando l'amministrazione stessa ha piu' di cento dipendenti.

3. A tal fine all'inizio di ogni biennio il commissario del Governo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della predetta commissione in numero adeguato per rispettare la disposizione di cui alla lettera b).

4. Con le stesse modalita' vengono designati i membri supplenti.

5. La commissione e' presieduta dal componente piu' anziano di lingua diversa da quella del giudicabile, senza voto determinante.

6. Qualora le norme vigenti prevedono il ricorso amministrativo contro le decisioni della commissione di disciplina ad un organo esterno alla provincia, ad esso organo e' sostituito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

Art. 24

1. Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

2. L'ufficio del personale di cui al comma precedente e', altresi', l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.

Art. 25

1. Ove nei ruoli locali di cui all'art. 8, siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate Tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 26

1. Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 Le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico id economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato 5 delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

2. Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

3. Delle determinazioni di cui sopra sara' data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.20

Art. 27

1. La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalita' previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Analogamente si procede ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979 n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato.

2. Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 29

1. Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

2. Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vice presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalita' di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria.

3. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facolta' di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.

4. La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticita' dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.

5. Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della commissione.

6. La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.

7. La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'art. 101 del vigente regolamento per il personale dell'I.N.P.S. e di cui all'art. 29-bis del vigente regolamento per il personale dell'I.N.A.I.L., ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.

8. Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.

Art. 30

1. I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a
partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

2. Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte
di quelli locali.

Art. 32

1. Per consentire l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'I.N.A.I.L., nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale.

Titolo III. Disposizioni per la magistratura

Art. 33

1. I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.

Art. 35

1. Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.

2. La commissione d'esame e nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed e composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

3. L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

4. Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

5. Le prove di concorso si svolgono a Roma.

Art. 36

1. Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 33 devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.