Sez. U, Sentenza n. 206 del 09/02/1965 (Rv. 310266 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - AMMISSIBILITÀ.*
L'esperimento del regolamento di giurisdizione e precluso dalla decisione di merito di primo grado, cioe da una decisione che abbia pronunciato in primo grado sulla proponibilità dell'Azione e che sia suscettibile d'impugnazionè pertanto, e ammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dopo l'emanazione del provvedimento, con il quale il pretore, avvalendosi della norma di cui all'art.700 cod.proc.civ., abbia ordinato al privato di mettere l'area, espropriatagli per la sistemazione di una via pubblica, a disposizione del comune, in quanto tale provvedimento prescinde dalla proponibilità dell'Azione preventiva, con funzione meramente cautelare, in attesa del giudizio di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)