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Sez. U, Sentenza n. 1672 del 11/06/1973 (Rv. 364579 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSUNZIONE DA PARTE DEL VENDITORE DELL'OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DEI VIZI DELLA COSA VENDUTA.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364579-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSUNZIONE DA PARTE DEL VENDITORE DELL'OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DEI VIZI DELLA COSA VENDUTA.*

In materia di novazione la motivazione sull'accertamento dell'animus novandi puo essere anche implicita. (nella specie, i giudici del merito avevano accertato che l'accordo intervenuto tra venditore e compratore in ordine alla garanzia per i vizi e difetti della cosa venduta era diretto a regolare il modo specifico di prestazione della garanzia, mediante la materiale sostituzione del meccanismo difettoso a cura e spese del venditore, dando luogo cosi ad un'obbligazione sostitutiva di quella di garanzia. La Corte di Cassazione ha ravvisato in tale accertamento una motivazione implicita sull'animus novandi, rilevando che era stato richiamato in tutti i suoi elementi caratteristici un modello negoziale, nel quale doveva scorgersi una manifestazione inequivoca, anche se tacita, della volonta novativa). (V 3429/71, mass n 355008).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)