DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità
Testo in vigore al
Art. 11
Organismi notificati e autorità di sorveglianza
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10. Per individuare gli organismi da designare gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità stabilite nel rispettivo territorio che devono svolgere i compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della presente direttiva.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati accompagnato dai rispettivi numeri di identificazione e dai compiti loro assegnati. Essa pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco delle autorità di sorveglianza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per aggiornare gli elenchi in questione.
Capo III. Marcatura ce di conformità e iscrizioni
Art. 12
Marcatura CE
1.
L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato.
Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 11, paragrafo 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria di apparecchiature, ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.
2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato VII.
3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, la misura appropriata può essere adottata contro chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.
4. L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.
Capo IV. Il comitato
Art. 13
Istituzione del comitato
La Commissione è assistita da un comitato, il comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 14
Procedura del comitato consultivo
1. Il comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.
2. La Commissione consulta periodicamente il comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli opportuni orientamenti.
3.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, esprime il proprio parere sul progetto, ricorrendo, se necessario, a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha facoltà di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere e decide entro un mese dalla ricezione del parere.
4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il comitato del risultato di dette consultazioni.
Art. 15
Procedura del comitato di regolamentazione
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, la seguente procedura si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del rinvio al Consiglio, il Consiglio non ha deliberato la Commissione adotta le misure proposte.
Capo V. Disposizioni finali e transitorie
Art. 16
Paesi terzi
1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, giuridiche o pratiche, da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di paesi terzi, che siano state loro segnalate.
2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.
Art. 17
Riesame e relazione Per la prima volta entro il 7 ottobre 2000, e successivamente ogni tre anni, la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nella elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato, valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale degli apparecchi ed esamina come debba essere sviluppato il quadro normativo per l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi allo scopo di:
a) garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutti gli apparecchi;
b) agevolare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione;
c) consentire l'armonizzazione di misure normative a livello internazionale.
In particolare, la reazione esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchi interessati e se le procedure di cui all'allegato IV, terzo comma, siano adeguate per garantire che i requisiti essenziali sono soddisfatti per gli apparecchi contemplati da detto allegato. Se del caso, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva.
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Le norme tecniche previste nella direttiva 73/23/CEE o nella direttiva 89/336/CEE i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b). Le regolamentazioni tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di riferimenti a dette norme, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme in vigore nel loro territorio, immessi per la prima volta sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva o entro due anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
3.
Fatti salvi i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono, chiedere di continuare ad esigere, per un periodo massimo di trenta mesi dopo la data menzionata nell'articolo 19, paragrafo 1, prima frase e ai sensi delle disposizioni del trattato, che le apparecchiature terminali di telecomunicazione non abbiano la possibilità di recare un inaccettabile deterioramento di un servizio di telefonia vocale accessibile nell'ambito di un servizio universale, quale definito dalla direttiva 98/10/CE.
Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi per cui chiede di continuare ad esigere tale requisito, la data entro la quale per il servizio interessato non sarà più necessario il requisito e le misure previste per rispettare tale scadenza. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e dell'esigenza di garantire un quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica allo Stato membro se ritiene che la situazione particolare in detto Stato membro giustifichi il mantenimento del requisito e, in caso affermativo, fino a quando sia giustificato mantenerlo.
Art. 19
Recepimento
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 20
Abrogazione
1. La direttiva 98/13/CE è abrogata a decorrere dall'8 aprile 2000.
2. La presente direttiva non è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 89/336/CEE, tranne i requisiti in materia di protezione di cui all'articolo 4 e all'allegato III e la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I della direttiva 89/336/CEE.
3. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 73/23/CEE, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato I e la procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati III, parte B, e IV della direttiva 73/23/CEE.
Art. 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente W. RIESTER (3) Parere del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del 23.2.1998, pag. 27), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1998 (GU C 227 del 20.7.1998, pag. 37) e decisione del Parlamento europeo del 6 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 32). Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999 e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999.