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Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968

Testo in vigore al

Convenzione

Titolo I. Campo di applicazione

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
PREAMBOLO
Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,
Sollecite di potenziare nella Comunita' la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,
Considerando che a tal fine e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,
Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei belgi:
Sig. Pierre HARMEL Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
Sig. Willy BRANDT, Vice-cancelliere, Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica francese:
Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri;
Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo:
Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri;
I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Art. 1

1. La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione: 1° - lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

  1. 2° - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;

  2. 3° - la sicurezza sociale;

  3. 4° - l'arbitrato.

Titolo II. Della competenza

Sezione 1. - Disposizioni generali

Art. 2

1. Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Art. 3

1. Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtu' delle norme enunciate alle sezioni 2 - 6 del presente titolo.

2. Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:

  1. - nel Belgio : l'articolo 15 del Codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52-bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza;

  2. - nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile;

  3. - in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile;

  4. - in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile;

  5. - nel Lussemburgo : gli articoli 14 e 15 del Codice civile;

  6. - nei Paesi Bassi : l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del Codice di procedura civile.

Art. 4

1. Se il convenuto non e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza e' disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

2. Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo', indipendentemente dalla propria nazionalita' ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione 2. - Competenze speciali

Art. 5

1. Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente:

  1. 1° - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
    l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita;

  2. 2° - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice
    del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;

  3. 3° - in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice
    del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto;

  4. 4° - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di
    restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale e' esercitata; sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

  5. 5° - qualora si tratti di una controversia concernente
    l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi
    altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Art. 6

1. Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato:

  1. 1° - in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella
    cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi; 2° - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata
    di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, sempreche' quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

  2. 3° - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente
    dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale.

Sezione 3. - Competenza in materia di assicurazioni

Art. 7

1. In materia di assicurazioni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Art. 8

1. L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente, puo' essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui e' domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se piu' assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.

2. Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore puo' inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che e' intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.

3. L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia in uno di tali Stati, e' considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

Art. 9

1. Inoltre l'assicuratore puo' essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilita' civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Art. 10

1. In materia di assicurazione di responsabilita' civile, l'assicuratore puo' altresi' esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui e' stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreche' essa sia possibile.

3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma e' competente anche nei loro confronti.

Art. 11

1. Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore puo' esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.

Art. 12

1. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

  1. 1° - posteriori al sorgere della controversia o

  2. 2° - che consentano al contraente dell'assicurazione,
    all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o

  3. 3° - che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un
    assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui lo evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 4. - Competenza in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato

Art. 13

1. In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.