Sez. 6, Sentenza n. 1000 del 20/06/1968 Ud. (dep. 17/10/1968) Rv. 109322 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE O DICHIARAZIONE DI DOMICILIO FATTA DALL'IMPUTATO DETENUTO -OPERATIVITA DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI DETENZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE O DICHIARAZIONE DI DOMICILIO FATTA DALL'IMPUTATO DETENUTO -OPERATIVITA DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI DETENZIONE.*
La elezione o dichiarazione di domicilio fatta nelle forme di legge dall'imputato detenuto e pienamente valida ancorche, ai sensi dell'art 168 cod.proc.pen., le notificazioni durante lo stato di carcerazione debbano essere fatte personalmente al detenuto. Lo stato di detenzione dell'imputato, cioe, sospende ma non esclude la efficacia della elezione o dichiarazione di domicilio ritualmente fatta e che opera quando lo stato di detenzione e cessato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)