Sez. 1, Sentenza n. 654 del 22/01/1994 (Rv. 485099 - 01)
Società - Di capitali - Società cooperative - Organi sociali - Assemblea - Deliberazioni | Quota sociale - Aumento - Sottoscrizione per la relativa entità - Imposizione, pena l'espulsione del socio - Deliberazione relativa - Nullità - Configurabilità.
Società - Di capitali - Società cooperative - Organi sociali - Assemblea - Deliberazioni
La deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone - in contrasto con il combinato disposto dagli artt. 2521 e 2532, secondo comma, cod. civ., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote - la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione del socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 2379 cod. civ. - e non già annullabile, - integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non puo essere condizionata ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2529
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)