Sez. 4, Sentenza n. 8491 del 10/11/1972 Ud. (dep. 24/11/1973) Rv. 125884 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NULLITA - SANATORIA - MANCATO INTERROGATORIO - NULLITA RELATIVA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NULLITA - SANATORIA - MANCATO INTERROGATORIO - NULLITA RELATIVA.*
La nullita che l'art 441 cod proc pen commina in caso di mancato interrogatorio dell'imputato nel corso del dibattimento, non avendo riferimento all'intervento ed all'assistenza dell'imputato stesso, ha carattere relativo e, quindi, sanabile. Di conseguenza il silenzio delle parti su tale omissione sta a significare acquiescenza alla stessa ed accettazione dei relativi effetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)