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Sez. 2, Sentenza n. 18540 del 19/04/2016 Ud. (dep. 04/05/2016) Rv. 266852 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO | Preclusione di applicabilità posta per il caso di ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen. - Fattispecie aggravanti di parte speciale fondate sul numero dei concorrenti nel reato - Estensione della preclusione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266852-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO

In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112, Cod. Pen. art. 114 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Cod. Pen. art. 629 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)