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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13986 del 04/06/2013 (Rv. 626775 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale da ansia o turbamento per il ritardo - Persona giuridica - Valutazione circa la concreta sofferenza patita da suoi amministratori o preposti a causa del protrarsi del giudizio presupposto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626775-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

I disagi e turbamenti di natura psicologica sofferti da amministratori o preposti di una società, a causa del protrarsi, per una durata non ragionevole, di un giudizio di cui la stessa è stata parte, costituiscono conseguenza normale e, quindi, non necessitano di una valutazione concreta nel procedimento da quest'ultima poi intrapreso, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il riconoscimento dell'invocato danno non patrimoniale, trattandosi di soggetti chiaramente interessati, in qualità di organi rappresentativi ed esecutivi della società stessa, alla sollecita trattazione del giudizio presupposto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)