Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Testo in vigore al
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
Titolo I. Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.
Capo I. Concessioni e riconoscimenti di utenze.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
Art. 1
1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
2. Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.
3. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.
4. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.
Art. 2
1. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.
2. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
Art. 3
1. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.
3. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
4. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
5. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio Civile e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio Superiore.
6. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche.
Art. 4
1. Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45.
2. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.
Art. 5
1. In ogni provincia e' formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.
2. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
3. La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua;
c) la quantita' dell'acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.
4. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta.
5. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille.
6. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.
Art. 6
1. Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300;327
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.
Art. 7
1. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
2. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.1019
3. L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.
4. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
5. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita', delle istanze prima della loro istruttoria.
7. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
9. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile.
10. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio Civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
12. Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.
Art. 8
1. L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualita' caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilita' delle opposizioni.
2. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresi' un funzionario del competente Ufficio Idrografico, i rappresentanti dei Ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sara' altresi' invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.
3. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.
5. Dove esistono Uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.
6. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio Civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del Comando di Corpo d'armata territorialmente interessato.
Art. 9
1. Tra piu' domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici.
2. A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra Maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione.
3. Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta utilizzazione.
4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
Art. 10
1. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di la' dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il Consiglio Superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande gia' istruite, la domanda potra', in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.
Art. 11
1. Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
Art. 12
1. Per conseguire la piu' razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.
2. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, puo' imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto e' stabilito al capo II.
3. Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.
4. Non possono pero', fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.
5. Fra piu' concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si puo' in ogni caso, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e piu' vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalita' indicate dal Consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantita' indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
Art. 13
1. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' permettere che siano iniziate subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.22
2. Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'Ufficio del Genio Civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 14
1. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo articolo 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.
2. Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.
Art. 15
1. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.
2. Per le piccole derivazioni la concessione e' fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione e' fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze.
Art. 16
1. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.
2. Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprieta' dello Stato ai sensi di questa legge.
Art. 17
1. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che, all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, e' tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonche' al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso all'Amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.
2. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
3. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtu' di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.
4. Resta fermo il disposto dell'art. 54.