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Sez. 3, Sentenza n. 22178 del 20/10/2009 (Rv. 609528 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Disciplina prevista del testo originario degli artt. 80 e 82 del d P.R. n. 115 del 2002 (prima delle modifiche apportate dall' art. 1 della legge n. 25 del 2005 - Nomina fiduciaria in data precedente al provvedimento di ammissione - Difensore "extra districtum" - Liquidazione del compenso - Spettanza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2009-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609528-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In base al testo originario degli artt. 80 e 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile "ratione temporis" e precedente la modifica legislativa di cui alla legge 24 febbraio 2005, n. 25, il difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva diritto - ove fosse stato nominato fiduciariamente prima del provvedimento di ammissione al patrocinio medesimo - alla liquidazione del compenso previsto, anche se fosse iscritto in un distretto diverso da quello al quale apparteneva il magistrato competente per il procedimento penale, in quanto non poteva essere interrotto il rapporto di fiducia già esistente tra imputato e difensore. In tal caso, tuttavia, non erano dovute, in conformità al citato art. 82, comma 2, le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 80 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Legge 24/02/2005 num. 25 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)