Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali
Testo in vigore al
Art. 6 Veterinario collaboratore
1. Il veterinario collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
2. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.
3. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo III. Profilo professionale: biologi
Art. 7 Biologo dirigente
1. Il biologo dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
2. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
3. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
4. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
5. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'.
6. Le attivita' svolte dal biologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 8 Biologo coadiutore
1. Il biologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
2. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
3. Il coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
4. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 9 Biologo collaboratore
1. Il biologo collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
2. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.
3. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo IV. Profilo professionale: chimici
Art. 10 Chimico dirigente
1. Il chimico dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonche' attivita' di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli, ivi comprese quelle di controllo e di denuncia previsti dalle vigenti leggi.
2. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
3. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
4. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
5. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
6. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'.
7. Le attivita' svolte dal chimico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige altresi' una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 11 Chimico coadiutore
1. Il chimico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
2. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
3. Il coadiutore sostituisce il chimico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
4. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 12 Chimico collaboratore
1. Il chimico collaboratore svolge le attivita' professionali affidategli inerenti lo specifico titolo professionale nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno della area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
2. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.
3. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo V. Profilo professionale: fisici
Art. 13 Fisico dirigente
1. Il fisico dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
2. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.
3. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
4. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
5. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
6. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
7. Presta, inoltre, nelle strutture sanitarie di diagnosi e cura e riabilitazione la' sua consulenza ove richiesta.
8. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'.
9. Le attivita' svolte dal fisico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 14 Fisico coadiutore
1. Il fisico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi, a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
2. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
3. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.
4. Il coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
5. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 15 Fisico collaboratore
1. Il fisico collaboratore svolge le attivita' del settore affidategli, nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
2. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.
3. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite.
4. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.
Capo VI. Profilo professionale: psicologi
Art. 16 Psicologo dirigente
1. Lo psicologo dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonche' attivita' di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
2. A tal fine, cura la preparazione ed il coordinamento dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
3. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
4. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
5. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'.
6. Le attivita' svolte dallo psicologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 17 Psicologo coadiutore
1. Lo psicologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'arca dei servizi a lui affidati relativamente alle attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
2. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
3. Il coadiutore sostituisce lo psicologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
4. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 18 Psicologo collaboratore
1. Lo psicologo collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive degli psicologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
2. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonche' per i risultati conseguiti.
3. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo VII. Profilo professionale: personale con funzioni didattico-organizzative
Art. 19 Operatore professionale dirigente
1. Il personale con funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle attivita' di formazione, professionale del personale o dei servizi assistenziali di competenza.
2. Nell'ambito delle attivita' di formazione, sulla base delle norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che li disciplinano.
3. A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale docente e delle esigenze del lavoro di gruppo.
4. Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attivita' di formazione professionale permanente.
5. Redige annualmente una relazione tecnica sull'attivita' svolta e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.
6. Nell'ambito dell'attivita' di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica l'espletamento delle attivita' del personale medesimo predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi.
7. Svolge funzioni di didattica nonche' attivita' finalizzate alla propria formazione.
8. Ha la responsabilita' dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare nonche' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Capo VIII. Personale infermieristico: operatore professionale di i categoria
Art. 20 Operatore professionale coordinatore
1. L'operatore professionale coordinatore svolge le attivita' di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale.
2. Coordina l'attivita' del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria a livello di unita' funzionale ospedaliera e di distretto predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unita' operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
3. Svolge attivita' di didattica, nonche' attivita' finalizzate alla propria formazione.
4. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Art. 21 Operatore professionale collaboratore
1. L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'area dei servizi cui e' assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro, e di intervento per la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute degli utenti.
2. Secondo le direttive ricevute, svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo, professionale assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.
3. Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzate alla propria formazione.
4. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Art. 22 Operatore professionale di II categoria
1. L'operatore professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unita' operativa di appartenenza.
2. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni o funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Capo IX. Personale tecnico sanitario: operatore professionale di i categoria
Art. 23 Operatore professionale coordinatore
1. L'operatore professionale coordinatore svolge le attivita' attinenti alla sua competenza professionale.
2. Coordina l'attivita' del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unita' funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unita' operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
3. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzata alla propria formazione.
4. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Art. 24 Operatore professionale collaboratore
1. L'operatore professionale collaboratore nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo nell'ambito dell'unita' operativa cui e' assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.
2. Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale, assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.
3. Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzate alla propria formazione.
4. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Capo X. Personale di vigilanza e ispezione: operatore professionale di i categoria
Art. 25 Operatore professionale coordinatore
1. L'operatore professionale coordinatore svolge attivita' di vigilanza e ispezione proprie dell'unita' operativa cui e' assegnato.
2. Partecipa all'attivita' di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unita' operativa cui e' assegnato.
3. Coordina l'attivita' del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nello ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unita' operativa nel rispetto della autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
4. Svolge attivita' di didattica nonche' attivita' finalizzata alla propria formazione.
5. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.
Art. 26 Operatore professionale collaboratore
1. L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unita' operativa cui e' assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.
2. Secondo le direttive ricevute, svolge le attivita' di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attivita' di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unita' operativa cui e' assegnato.
3. Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attivita' espletata.
4. Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzata alla propria formazione.
5. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.