Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 93 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21969
- Edilizia e urbanistica
- Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico
- Obbligo per il giudice, anche nei casi di intervenuta autorizzazione in sanatoria, di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato
- Lamentata preclusione, per il giudice, di valutare le determinazioni adottate dalle autorità amministrative territorialmente competenti, nonché ingiustificato assoggettamento allo stesso regime punitivo di situazioni giuridiche differenti
- 'Ius superveniens'
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché verifichi la rilevanza della sollevata questione alla luce delle sopravvenute norme innovative sugli effetti delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria e, in particolare, dell'art. 39, ottavo comma, l. 23 dicembre 1994, n. 724, il quale statuisce che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico (legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del 1939), o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato per la violazione del vincolo stesso", ed inoltre dell'art. 7, sedicesimo comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24 che ha disposto la non applicabilità della norma denunziata nei casi di sanatoria previsti dal decreto stesso. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 1-sexies, comma 2, d.l. 27 giugno 1985, n. 312
- legge 8 agosto 1985, n. 431
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431-rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata di Schio, nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed altra, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), nella parte in cui prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla c.d. legge Galasso - ha l'obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato;
che, ad avviso del pretore remittente, la norma censurata violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: anzitutto perché precluderebbe al giudice qualsiasi valutazione delle determinazioni che - in ordine alla medesima vicenda - hanno legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali a vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione, di pianificazione e gestione del territorio; in secondo luogo perché assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato regime punitivo in quanto, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie per l'ottenimento della sanatoria, verrebbe comunque sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice;
punto 2
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative sugli effetti delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria: è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che modifica l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico (legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del 1939) o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art. 7, sedicesimo comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24, ha disposto la non applicabilità del citato secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto";
che pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché verifichi la rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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