Sez. 2, Sentenza n. 1082 del 01/07/1975 Ud. (dep. 22/01/1976) Rv. 131993 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OGGETTO DELL'INTERROGATORIO - IL FATTO E LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DELL'INTERROGATORIO PER QUANTO ATTIENE ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - MODIFICAZIONE DELL'ORIGINARIA IMPUTAZIONE NEI SUOI ELEMENTI DI FATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OGGETTO DELL'INTERROGATORIO - IL FATTO E LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DELL'INTERROGATORIO PER QUANTO ATTIENE ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - MODIFICAZIONE DELL'ORIGINARIA IMPUTAZIONE NEI SUOI ELEMENTI DI FATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nella fase istruttoria, per accertare se sia stato osservato il principio di cui all'art 376 cod proc pen, deve farsi riferimento al contenuto dell'interrogatorio per cio che concerne il fatto non la sua qualificazione giuridica: la originaria imputazione puo quindi essere modificata anche nei suoi elementi di fatto con la sentenza di rinvio a giudizio o con la richiesta di citazione a giudizio, purche su tutti gli elementi di fatto l'imputato sia stato regolarmente interrogato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)