diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1997 del 06/06/1969 (Rv. 341224 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - SANATORIA - NULLITA DELLA CITAZIONE E DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SUSSISTENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - APPLICABILITA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - EFFICACIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341224-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - SANATORIA - NULLITA DELLA CITAZIONE E DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SUSSISTENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - APPLICABILITA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - EFFICACIA EX TUNC.*

Per l'art.164 cod.proc.civ., la Costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, comprendendo in tale dizione tanto la nullita della notificazione della citazione, quanto la nullita della stessa citazione, e cio in applicazione del principio di convalidazione sancito in via generale dall'art.156 cod.proc.civ. uguale efficacia convalidante va riconosciuta alla Costituzione del convenuto in Sede di riassunzione del processo con riferimento ad eventuali nullita sostanziali o di notificazione dell'atto di riassunzione di cui all'art.125 cod.proc.civ. trattandosi di nullita della notificazione la sanatoria ha effetto ex tunc.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)