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Sez. 5, Sentenza n. 20073 del 24/02/2003 Ud. (dep. 05/05/2003) Rv. 224945 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Atto dispositivo - Presupposto legale o di fatto dell'atto dispositivo - Falsità riguardante tale parte - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224945-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Ricorre il reato di falso ideologico in atto pubblico nell'ipotesi di atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva, nel documentare una certa realtà, quale necessario presupposto delle relative determinazioni, attesta l'esistenza di una situazione di fatto o di diritto contraria al vero: in tal modo, si genera su di essa l'affidamento dei terzi, in quanto si tratta di attestazione fidefacente proveniente da un pubblico ufficiale (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato le statuizioni penali di condanna a carico di alcuni componenti di una giunta comunale che avevano disposto la proroga del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sul presupposto giustificativo che la relativa discarica avesse raggiunto un soddisfacente grado di efficienza, benché le condizioni di grave precarietà della stessa fossero state già riscontrate in sede amministrativa e giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)