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Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 24/03/1979 (Rv. 398074 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ACCETTAZIONE DI UN PAZIENTE IN OSPEDALE - CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE TRA L'ENTE ED IL RICOVERATO - CONFIGURABILITA - OBBLIGHI DELL'OSPEDALE - DANNO CAGIONATO DA UN ERRORE DI DIAGNOSI O DI TERAPIA DA PARTE DI UNO DEI MEDICI DIPENDENTI DELL'OSPEDALE - RESPONSABILITA DEL MEDICO - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PRESCRIZIONE - TERMINE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398074-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ACCETTAZIONE DI UN PAZIENTE IN OSPEDALE - CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE TRA L'ENTE ED IL RICOVERATO - CONFIGURABILITA - OBBLIGHI DELL'OSPEDALE - DANNO CAGIONATO DA UN ERRORE DI DIAGNOSI O DI TERAPIA DA PARTE DI UNO DEI MEDICI DIPENDENTI DELL'OSPEDALE - RESPONSABILITA DEL MEDICO - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PRESCRIZIONE - TERMINE APPLICABILE.*

L'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attivita diagnostica e la conseguente attivita terapeutica in relazione alla specifica situazione patologica del paziente preso in cura. Poiche a questo rapporto contrattuale non partecipa il medico dipendente, che provvede allo svolgimento dell'attivita diagnostica e della conseguente attivita terapeutica, quale organo dell'ente ospedaliero, la responsabilita del predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico e soltanto extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti del medico si prescrive nel termine quinquennale stabilito dal primo comma dell'art 2947 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)