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Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023 (Rv. 667385 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito - Mutamento di “petitum” - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667385-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate).

Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)