Sez. 3, Sentenza n. 15037 del 21/11/2000 (Rv. 541977 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - SANZIONI PER LA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Prova di quest'ultimo - Necessità - Riferimento alle 48 mensilità - Portata - Limite legale del risarcimento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - SANZIONI PER LA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'art. 31 della legge n. 392 del 1978, nell'imporre al locatore, che entro sei mesi dalla riconsegna non adibisca l'immobile all'uso in vista del quale ne ha ottenuto la disponibilità, l'obbligo di risarcimento del danno nei confronti del conduttore, non deroga al principio per cui dev'essere risarcito il danno effettivamente arrecato e provato. Il riferimento alle 48 mensilità indica, infatti, il limite legalmente stabilito del risarcimento, che opera quando il conduttore pretenda un risarcimento maggiore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)