diritto.io

Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'istituzione di una politica agricola comune. Tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

La politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi del trattato. Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, oltre alle disposizioni relative ai pagamenti per superficie previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi5, occorre prevedere misure relative al mercato interno, che comprendano aiuti ai primi trasformatori delle paglie di lino e di canapa o agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto.

Per garantire un'effettiva trasformazione delle paglie di lino e di canapa, occorre subordinare la concessione dell'aiuto a determinate condizioni, in particolare un riconoscimento dei primi trasformatori e l'obbligo di un contratto di acquisto della paglia da parte dei trasformatori stessi. Analogamente, onde prevenire possibili abusi, l'aiuto alla trasformazione è concesso solo in funzione della trasformazione delle paglie oppure dell'utilizzo delle fibre sul mercato nel caso in cui l'agricoltore faccia trasformare le paglie per proprio conto.

Al fine di evitare una destinazione scorretta dei fondi comunitari, occorre escludere dall'aiuto i primi trasformatori o gli agricoltori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per approfittare in tal modo di un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno destinato alla trasformazione della paglia.

Tenuto conto delle specificità inerenti, da un lato, al mercato delle fibre lunghe di lino e, d'altro lato, a quello delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa, occorre differenziare l'aiuto in funzione di ciascuna delle due categorie di fibre ottenute. Onde assicurare un livello totale di sostegno che consenta l'esistenza della produzione tradizionale di fibre lunghe di lino in condizioni simili a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 4 luglio 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa6, occorre aumentare progressivamente l'importo dell'aiuto concesso in modo da tener conto della riduzione graduale del sostegno per ettaro concesso al produttore in base al regolamento (CE) n. 1251/1999 e della soppressione, a termine, dell'aiuto per le fibre corte di lino. Per quanto riguarda le fibre corte di lino e le fibre di canapa, occorre concedere un aiuto di entità tale da consentire, per un certo periodo, un reciproco adeguamento dei nuovi prodotti ottenuti e dei potenziali mercati che si aprono. Al fine di incoraggiare solo la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di qualità, occorre prevedere una percentuale massima di impurità e di canapuli o capecchi nonché misure transitorie per consentire all'industria di trasformazione di adeguarsi a questa esigenza.

Onde tenere conto della situazione particolare del lino tradizionale in alcune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è necessario concedere al primo trasformatore delle paglie, per le superfici interessate, un aiuto complementare transitorio.

Al fine di evitare aumenti fraudolenti dei quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto, è necessario che gli Stati membri fissino il massimale dell'aiuto stesso in funzione delle superfici la cui paglia ha formato oggetto di contratti o di un impegno alla trasformazione.

Per limitare le spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, occorre creare un meccanismo stabilizzatore per ogni tipo di fibra ottenuto, a seconda che si tratti di fibre lunghe di lino, da una parte, o di fibre corte di lino e fibre di canapa, dall'altra. Per favorire un livello ragionevole di produzioni interessate in ognuno degli Stati membri, è necessario fissare un quantitativo massimo garantito per ogni categoria di fibra e ripartire tali quantitativi tra gli Stati membri sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Tuttavia, i quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa sono limitati a un periodo tale da consentire che i nuovi prodotti ottenuti si adeguino al mercato. I quantitativi nazionali garantiti si applicano all'aiuto alla trasformazione e non riguardano il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999. I quantitativi nazionali garantiti sono fissati in particolare tenendo conto delle superfici medie più recenti di lino tessile e canapa, eventualmente adeguate in funzione della loro percentuale realmente produttiva, nonché delle relative rese medie in fibre. Per gli Stati membri la cui produzione attuale è scarsa, occorre prevedere un quantitativo comune da ripartire in occasione di ogni campagna onde consentire un adeguamento allo sviluppo della loro produzione.

Per consentire a ogni Stato membro di effettuare adeguamenti tra i quantitativi di fibre ottenuti, occorre prevedere condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali garantiti ad esso attribuiti. Tale trasferimento è eseguito in funzione di un coefficiente che garantisca l'equivalenza dal punto di vista del bilancio.

Gli Stati membri produttori devono adottare le disposizioni necessarie per garantire il corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto. Inoltre, a causa dei tempi necessari per la trasformazione di tutta la paglia prodotta nella campagna di commercializzazione, è istituito, in quanto misura di controllo, un sistema di anticipi sull'aiuto.

Tutte le misure relative al regime di scambi con i paesi terzi devono consentire di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa e alla riscossione di qualsiasi imposta alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, tale meccanismo potrebbe tuttavia non operare adeguatamente. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di agricoltura7.

Affinché l'organizzazione comune del mercato della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, occorre prevedere un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da garantire che i prodotti in questione offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina deve essere soggetta ad un regime di controllo che preveda un sistema di riconoscimento degli importatori interessati.

Nel corso dell'evoluzione dei mercati del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, gli Stati membri e la Commissione devono comunicarsi le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8.

Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune9.

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, definita nel regolamento (CEE) n. 1308/70, è stata oggetto di numerose modifiche, ma non corrisponde più ai profondi cambiamenti subiti dal settore. In tali circostanze, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1308/70 e il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa10. Il regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioniquadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa11, il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa12, il regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa13, e il regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa14, che si basano sui regolamenti (CEE) n. 1308/70 e (CEE) n. 619/71, sono abrogati e sostituiti dalle nuove disposizioni previste dal presente regolamento.

Il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 1308/70 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per affrontare questa eventualità, la Commissione deve poter adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione dev'essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici.

Tenuto conto della data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere misure particolari per la campagna 2000/2001. A tal fine, è necessario che il regime in vigore durante la campagna 1999/2000 resti applicabile fino al 30 giugno 2001. Gli importi dell'aiuto devono tuttavia essere fissati dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, non appena sia disponibile una stima affidabile delle superfici interessate e l'importo del finanziamento delle misure a favore dell'utilizzo delle filacce di lino è fissato a 0.

Al fine di valutare gli effetti delle nuove misure, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni concernenti, da una parte, nel 2003 i quantitativi nazionali garantiti e i tassi massimi di impurità e di canapuli o capecchi delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa e, dall'altra, nel 2005 l'impatto sui produttori e sui mercati degli aiuti alla trasformazione e dell'aiuto complementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2000. Per il Consiglio Il Presidente H. Védrine (2) Parere espresso il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).