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Sez. 3, Sentenza n. 2420 del 01/07/1969 (Rv. 341888 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CARATTERE ESCLUSIVO- DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341888-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CARATTERE ESCLUSIVO- DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA.*

La disposizione dell'art. 434 cod.proc.civ., dettata al fine di far svolgere le controversie di lavoro in un luogo quanto piu prossimo a quello dove trovasi l'azienda o dove si e svolto il lavoro, pur avendo carattere di esclusivita, nel senso che non consente all'attore una facolta di scelta rispetto ai fori ordinari stabiliti a norma degli artt. 19 e 20 cod.proc.civ., non impedisce, tuttavia, che la predetta Competenza territoriale possa essere convenzionalmente derogata dalle parti. (V.2395-65 1929-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)