Sez. 5 - , Sentenza n. 8623 del 16/03/2022 (Rv. 664266 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Definizione agevolata ex art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008 - Riduzione al 40% degli oneri contributivi - Effetti sul bilancio del contribuente - Sopravvenienza attiva - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
La sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi, per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi cui corrisponde una sopravvenienza attiva, certa ed oggettivamente determinabile con l'accesso al beneficio a norma dell'art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale, ex art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST., Legge 29/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)