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Sez. L, Sentenza n. 5806 del 10/03/2010 (Rv. 612167 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Lavoro privatizzato - Inizio del procedimento disciplinare ex art. 25, commi 5 e 6, CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Obbligo dell'Amministrazione di denunciare fatti illeciti penalmente rilevanti e di iniziare il procedimento disciplinare, sospendendolo fino all'esito del giudizio penale - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2010-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612167-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di procedimento disciplinare nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, l'art. 25, commi 5 e 6, del contratto collettivo del comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - il quale, nel prevedere che la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia e che l'Amministrazione inizi il procedimento disciplinare ed inoltri la denuncia penale, dispone che il procedimento rimane sospeso fino alla sentenza definitiva - deve essere interpretato nel senso che, laddove l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti illeciti penalmente rilevanti e sia tenuta per legge a denunciarli, essa รจ anche facoltizzata ad attivare subito il procedimento disciplinare, che rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. Ne consegue che non viola la menzionata disposizione contrattuale l'Amministrazione che, notiziata dei "gravi fatti illeciti" con la denuncia di un terzo (nella specie la persona offesa dal reato), o venutane a conoscenza nel corso o all'esito del giudizio penale, abbia atteso l'esito del procedimento penale prima di avviare il procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)