diritto.io

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

Testo in vigore al

Art. 7

1. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

2. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.

3. Nulla e' innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

Art. 8

1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto , limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti,, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.161722

3. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia.

Art. 9

1. Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Direttorio del Sindacato, il procuratore puo', sotto la sua responsabilita', procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

2. Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

3. Il procuratore puo' anche, sotto la sua responsabilita', farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico e' dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4. Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza puo' essere conferita ad un praticante procuratore.

Art. 10

1. Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale e' assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, puo' autorizzarlo a risiedere in un'altra localita' del circondario, purche' egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

Art. 11

1. Il procuratore non puo', senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

Art. 12

1. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignita' e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

2. Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

3. Il giuramento e' prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere i miei doveri professionali con «lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli «interessi superiori della Nazione».

Art. 13

1. Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su cio' che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto e' disposto nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale.

Art. 14

1. I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti, loro denunciati da questa o da altre leggi:

  1. a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri ,dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;

  2. b) vigilano sul decoro dei professionisti;

  3. c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;

  4. d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui e' richiesto a termini delle disposizioni vigenti ;

  5. e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;

  6. f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione e' promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.

2. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 193, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, no. minati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale. Il Comitato e' composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.

Art. 15

1. L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali.

Titolo II. Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 16

1. Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianita' per ciascun professionista.

2. Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

3. E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.

4. Gli albi riveduti debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro delle corporazioni ed ai Capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

5. Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

6. Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.

Art. 17

1. Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario:

  1. 1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

  2. 2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

  3. 3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

  4. 4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una Universita' del Regno;

  5. 5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello, o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

  6. 6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

  7. 7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata.

  8. 8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non e' richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali.

2. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

3. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si' trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della nazione.

Art. 18

1. Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Universita' del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

Art. 19

1. Nel mese di ottobre di ogni anno i Direttori dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

4. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre .

Art. 20

1. L'esame di concorso per la professione di procuratore e' prevalentemente pratico, ed e' scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

2. Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

3. La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 21

1. Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

2. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta e' dato dalla Commissione esaminatrice la quale e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia o si compone di:

  1. 1) sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

  2. 2) tre professori di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

  3. 3) sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori.

3. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

4. I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. E' in facolta' del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Art. 22

1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello.

2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse e' composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Universita' della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.

4. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unita', le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.17

Art. 24

1. L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

3. Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione.

4. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

5. Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

7. Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

8. I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dello art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorche' abbiano gia' ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di piu' aspiranti la scelta e' determinata dalla graduatoria del concorso: Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Direttorio di ciascun Sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del Sindacato medesimo aperti al pubblico.

9. Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovatiti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso.

10. Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 25

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 6720

Art. 26

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

  1. a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

  2. b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;

  3. c) i professori di ruolo delle Universita' del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.

  4. d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

  5. e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni.

2. Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.

3. Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorita' giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione dalle funzioni medesime.