Sez. 1, Sentenza n. 2198 del 20/06/1969 (Rv. 341530 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N.408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N.408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - APPLICABILITA.*
Con l'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 (autenticamente interpretato con la successiva legge 2 dicembre 1967, n.1212), i benefici fiscali previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, furono estesi - mediante disposizione di carattere innovativo - agli uffici e negozi, con implicita abrogazione della precedente diversa disciplina e conseguente applicabilita (nel concorso degli altri requisiti necessari) dei suddetti benefici anche alle vendite autonome di uffici e negozi. (contra, su 2176-69, con la quale e stata espressamente presa in esame la decisione in massima ed affermato l'opposto principio).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)