diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019 (Rv. 652533 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma parziale della sentenza impugnata - Effetti - Caducazione della pronuncia sulle spese - Conseguenze - Conferma implicita della prima pronuncia sulle spese - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2019-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652533-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

In tema di regolamento delle spese di lite, qualora una sentenza d'appello riformi parzialmente una decisione di primo grado che aveva accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, così concretandosi la pronuncia di secondo grado nel rigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto delle statuizioni della sentenza impugnata bene può essere intesa come una implicita valutazione, da parte del giudice d'appello, dell'insussistenza di idonee ragioni per compensare in tutto od in parte le spese, in tal modo giustificandosi che esse restino a carico della parte convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)